Le aziende che attuano misure per migliorare la salute e la sicurezza sul posto di lavoro, oltre a quelle obbligatorie per legge, possono ottenere una riduzione del tasso medio di tariffa per la prevenzione, come previsto dall'articolo 23 delle Modalità per l'applicazione delle Tariffe dei premi, stabilite con decreto interministeriale del 27 febbraio 2019.
Questa riduzione è calcolata applicando una percentuale fissata dallo stesso articolo 23 al tasso medio di tariffa delle categorie di rischio alle quali appartengono le attività aziendali.
La riduzione per la prevenzione si aggiunge ad eventuali sconti per un buon andamento degli incidenti sul lavoro, che sono calcolati dopo i primi due anni di attività, come previsto dagli articoli 19 e 20 delle Modalità.
Per ottenere tale riduzione, l'azienda deve presentare una richiesta tramite il servizio online "Riduzione per prevenzione" entro il 28 febbraio (o il 29 febbraio negli anni bisestili), allegando la documentazione che attesta gli interventi effettuati. La domanda OT23 richiede che l'azienda specifichi gli interventi realizzati nell'anno precedente a quello della domanda.
Questi interventi sono suddivisi in sei categorie:
- SEZIONE A: Prevenzione degli infortuni mortali (non stradali)
- SEZIONE B: Prevenzione del rischio stradale
- SEZIONE C: Prevenzione delle malattie professionali
- SEZIONE D: Formazione, addestramento, informazione
- SEZIONE E: Gestione della salute e sicurezza: misure organizzative
- SEZIONE F: Gestione delle emergenze e DPI
Gli interventi sono classificati come tipo A o tipo B a seconda del loro impatto preventivo. Per accedere alla riduzione, l'azienda deve aver realizzato almeno un intervento di tipo A o due interventi di tipo B.
Gli interventi possono riguardare una o più posizioni assicurative territoriali (PAT) dell'azienda, ad eccezione delle misure organizzative per la gestione della salute e sicurezza sul lavoro (sezione E) e del piano di gestione delle emergenze in caso di incendio (intervento F5), che devono essere applicati a tutte le PAT.
Alcuni interventi possono essere ripetuti per più anni, con l’obbligo di presentare la domanda annualmente. Ad esempio, l'intervento A 3.2 può essere richiesto per un massimo di tre anni. La documentazione per l’intervento selezionato per l'anno 2025 può includere fatture o contratti di leasing per le macchine sostitutive risalenti all'anno 2024 o ai due anni precedenti (2023 e 2022).